Art. 50
Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
In vigore dal 13 feb 2018
1. All'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «previsti dal comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1-bis»;
c) al comma 3 le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1-bis e 2»;
d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-50