Art. 44
Sanzioni per danno ambientale
In vigore dal 13 feb 2018
1. Dopo l' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:
«Art. 55-bis.
Sanzioni per danno ambientale
1. Le sanzioni di cui agli sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.
2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell'unità da diporto.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-44