Art. 44

Sanzioni per danno ambientale

In vigore dal 13 feb 2018
1. Dopo l' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente: «Art. 55-bis. Sanzioni per danno ambientale 1. Le sanzioni di cui agli sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato. 2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell'unità da diporto.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-44

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Sanzioni per danno ambientale (Art. 44 Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.) — Testo vigente | Portale Normativo