Art. 43 · Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

Art. 43

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Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

In vigore dal 13 feb 2018
1. L' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente: «. Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto 1. Chiunque esercita le attività di cui all', comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro. 2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all', comma 4. 3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata.».
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