Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

In vigore dal 13 feb 2018
1. All' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Unità da diporto utilizzata a fini commerciali»; b) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: «c-bis) è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all' nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto; c-ter) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'.»; c) al comma 2, le parole: «nei relativi registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»; d) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.»; e) al comma 3, dopo le parole: «siano svolte», sono inserite le seguenti: «stabilmente in Italia» e le parole: «all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole: «timbrata e vistata dalla predetta autorità» sono sostituite dalle seguenti: «validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED)».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-2

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