Art. 4

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

In vigore dal 13 feb 2018
1. All' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all', diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-4

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Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Art. 4 Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.) — Testo vigente | Portale Normativo