Art. 8
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
In vigore dal 13 feb 2018
1. All' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni» sono inserite le seguenti: «o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni» e le parole: «nei rispettivi registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;
b) al comma 2, le parole: «dall'ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)»;
c) al comma 3, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unità che, previa presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole: «l'ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON)»;
d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-8