Art. 14
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
In vigore dal 13 feb 2018
1. All' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «unità da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «e la sigla di iscrizione» sono inserite le seguenti: «ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all', comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,» e le parole: «il nome del proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario» e le parole: «l'ufficio di iscrizione e» sono soppresse;
c) al comma 5, le parole: «al competente ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;
d) al comma 6, le parole: «dai rispettivi uffici di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-14