Art. 15

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

In vigore dal 13 feb 2018
1. All' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero» sono soppresse e dopo le parole: «dello scafo» sono inserite le seguenti: «, come definite nell', comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5» e dopo le parole: «dell'apparato motore», sono inserite le seguenti: «, come definite nell', comma 1, lettera g), del medesimo decreto»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-15

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