Art. 24

Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

In vigore dal 13 feb 2018
1. All' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: «imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unità» e alla lettera c), le parole: «imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unità» e le parole: «saloni nautici internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.»; b) al comma 2, le parole: «Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia» e dopo le parole: «motori marini» sono inserite le seguenti: «, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto»; c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.»; d) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1.»; e) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all' del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.»; f) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-24

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Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Art. 24 Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.) — Testo vigente | Portale Normativo