Art. 20

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

In vigore dal 13 feb 2018
1. All' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera f)» e le parole: «nei registri di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»; b) al comma 2, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»; c) al comma 3, lettera b), le parole: «dell' o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104» e, alla lettera c), le parole: «tavole a vela» sono sostituite dalle seguenti: «tavole autopropulse o non autopropulse» e dopo le parole: «metri quadrati,» sono inserite le seguenti: «canoe, kajak»; d) al comma 4, le parole: «allegato II» sono sostituite dalle seguenti: «allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa»; e) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.»; f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all', è obbligato a: a) essere in possesso di patente nautica; b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare; c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici; d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice. 6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall', commi 1, 3, 4 e 5.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-20

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Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Art. 20 Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.) — Testo vigente | Portale Normativo