Art. 21

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

In vigore dal 13 feb 2018
1. All' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, le parole: «il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all', comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-21

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Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Art. 21 Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.) — Testo vigente | Portale Normativo