Art. 22
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
In vigore dal 13 feb 2018
1. All' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «apparati ricetrasmittenti di bordo» sono aggiunte le seguenti: «e dotazioni di sicurezza»;
b) al comma 4, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unità» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;
c) ai commi 6 e 10, le parole: «Ministero delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;
d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame.»;
e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Il conduttore dell'unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.
11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-22