Art. 30
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche
In vigore dal 13 feb 2018
1. Dopo l' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 è inserito il seguente:
«Art. 39-bis.
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche
1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, è istituita, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme.
2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:
a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;
b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;
c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice o di altre norme applicabili in materia, che comportano l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente nautica, anche per effetto di reiterazioni;
d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, nonché i dati relativi a eventuali sanzioni irrogate.
3. L'anagrafe di cui al comma 1 è completamente informatizzata ed è popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche è consentito:
a) alle autorità pubbliche individuate dagli , comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;
b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui all' della medesima legge;
c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.
5. Con il regolamento di attuazione del presente decreto è stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, nonché l'accesso alla stessa e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229#art-30