Titolo III
Art. 32
Trasmissione dell'ordine di indagine
In vigore dal 28 lug 2017
1. L'ordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata alla sua esecuzione sono trasmesse all'autorità di esecuzione con modalità idonee a garantire l'autenticità della provenienza, anche con l'ausilio dell'autorità centrale se necessario.
2. La trasmissione può aver luogo mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea.
3. L'autorità di esecuzione è individuata anche con l'ausilio dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.
4. L'ordine di indagine è trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o nella lingua appositamente indicata dall'autorità di esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-32