Titolo III

Art. 36

Disposizioni sulla utilizzabilità degli atti compiuti e delle prove assunte all'estero

In vigore dal 28 lug 2017
Disposizioni sulla utilizzabilità degli atti compiuti e delle prove assunte all'estero 1. Sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale: a) i documenti acquisiti all'estero mediante ordine di indagine e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), assunti all'estero a seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana. 2. Nei casi e con le modalità di cui all'articolo 512-bis del codice di procedura penale il giudice dà lettura dei verbali di dichiarazioni rese all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 431, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, acquisiti a seguito di ordine di indagine emesso nelle fasi precedenti il giudizio.
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Disposizioni sulla utilizzabilità degli atti compiuti e delle prove assunte all'estero (Art. 36 Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.) — Testo vigente | Portale Normativo