Titolo III

Art. 27

Emissione dell'ordine di indagine

In vigore dal 28 lug 2017
1. Nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all'autorità di esecuzione. Il giudice emette l'ordine di indagine sentite le parti. 2. Dell'emissione dell'ordine di indagine è data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-27

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