Titolo III
Art. 29
Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine
In vigore dal 28 lug 2017
1. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorità di esecuzione, può partecipare direttamente, o far partecipare direttamente uno o più ufficiali di polizia giudiziaria, all'esecuzione dell'ordine di indagine. A tal fine il procuratore della Repubblica può promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.
2. Il giudice che ha emesso l'ordine di indagine può chiedere all'autorità di esecuzione di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine, previo accordo con la stessa.
3. Le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, relative alla responsabilità per i danni si applicano anche al caso di partecipazione diretta all'estero senza costituzione di una squadra investigativa comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-29