Titolo III

Art. 31

Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa

In vigore dal 28 lug 2017
1. Il difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, della persona per la quale è proposta l'applicazione di una misura di prevenzione, può chiedere al pubblico ministero o al giudice che procede l'emissione di un ordine d'indagine. 2. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'atto di indagine o di prova e i motivi che ne giustificano il compimento o l'assunzione. 3. Se rigetta la richiesta, il pubblico ministero emette decreto motivato. Quando la richiesta ha ad oggetto un provvedimento di sequestro si applica l'articolo 368 del codice di procedura penale. 4. Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-31

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