Capo IV
Art. 26
Provvedimenti di sequestro probatorio
In vigore dal 28 lug 2017
1. In esecuzione dell'ordine di indagine che ha ad oggetto il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato il provvedimento è adottato entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'ordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo.
2. Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, all'autorità di emissione con le modalità stabilite dall'.
3. Quando è richiesto che le cose non siano trasferite, l'autorità di emissione indica il termine trascorso il quale il provvedimento di sequestro può essere revocato.
4. Quando il procuratore della Repubblica ritiene di revocare il provvedimento di sequestro ne informa l'autorità di emissione che può formulare osservazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-26