Titolo II

Art. 12

Trasferimento delle prove

In vigore dal 28 lug 2017
1. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo all'autorità di emissione i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonché i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro procedimento. 2. Nei casi di cui all', la trasmissione può essere fatta mediante consegna diretta al rappresentante dell'autorità di emissione. 3. Dell'avvenuta trasmissione, anche nella forma della consegna diretta, è data attestazione in forma scritta. 4. Il procuratore della Repubblica può disporre il trasferimento temporaneo del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, quando non è d'impedimento alla spedita trattazione del procedimento in corso, concordando con l'autorità di emissione le modalità del trasferimento e il termine di restituzione. A tal fine, dopo l'esercizio dell'azione penale, il procuratore della Repubblica richiede l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice provvede dopo aver sentito le parti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-12

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