Titolo II

Art. 14

Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione

In vigore dal 28 lug 2017
1. Il procuratore della Repubblica dispone il rinvio del riconoscimento dell'ordine di indagine per il periodo necessario quando dall'esecuzione può derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo già in corso. 2. Dispone altresì il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono già sottoposti a vincolo, fino alla revoca del relativo provvedimento. 3. La decisione di rinvio è immediatamente comunicata all'autorità di emissione. 4. L'ordine di indagine è tempestivamente eseguito non appena viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-14

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Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione (Art. 14 Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.) — Testo vigente | Portale Normativo