Titolo II
Art. 14
Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione
In vigore dal 28 lug 2017
1. Il procuratore della Repubblica dispone il rinvio del riconoscimento dell'ordine di indagine per il periodo necessario quando dall'esecuzione può derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo già in corso.
2. Dispone altresì il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono già sottoposti a vincolo, fino alla revoca del relativo provvedimento.
3. La decisione di rinvio è immediatamente comunicata all'autorità di emissione.
4. L'ordine di indagine è tempestivamente eseguito non appena viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-14