Capo II
Art. 19
Audizione mediante teleconferenza
In vigore dal 28 lug 2017
1. Su richiesta dell'autorità di emissione, l'audizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato può essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non è opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinnanzi all'autorità di emissione.
2. Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini preliminari quando l'audizione davanti al giudice è condizione della richiesta
3. Si applicano le disposizioni dell' in quanto compatibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-19