Capo II

Art. 20

Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari

In vigore dal 28 lug 2017
Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari 1. L'ordine di indagine che ha ad oggetto l'acquisizione di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari è eseguito con le modalità stabilite dagli articoli 255 e 256 del codice di procedura penale. 2. All'acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, il procuratore della Repubblica provvede, se necessario, mediante richiesta al giudice per le indagini preliminari secondo quanto previsto dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale. 3. Quando l'ordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all'autorità di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attività richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari (Art. 20 Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.) — Testo vigente | Portale Normativo