Capo II

Art. 17

Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione

In vigore dal 28 lug 2017
1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto la richiesta di trasferimento temporaneo di persona, detenuta nello Stato di emissione, per il compimento nel territorio nazionale di un atto di indagine o di prova, il procuratore della Repubblica concorda con l'autorità di emissione le modalità del trasferimento temporaneo e il termine entro cui la persona temporaneamente trasferita deve fare rientro nello Stato di emissione. 2. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato. 3. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza nè assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-17

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Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione (Art. 17 Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.) — Testo vigente | Portale Normativo