Capo II

Art. 22

Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro

In vigore dal 28 lug 2017
1. Nei casi e con le modalità stabilite dall' della legge 16 marzo 2006, n. 146, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all', previo accordo con l'autorità di emissione, può omettere o ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio. 2. Si applica l', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-22

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