Titolo II
Art. 9
Modalità particolari di esecuzione
In vigore dal 28 lug 2017
1. Quando l'atto richiesto per l'esecuzione dell'ordine di indagine non è previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo compimento, il procuratore della Repubblica provvede, previa comunicazione all'autorità di emissione, mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo.
2. Previo accordo con l'autorità di emissione, si dà luogo all'esecuzione mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo anche quando l'ordine di indagine non appare proporzionato, secondo quanto previsto dall'.
3. L'impossibilità di eseguire l'ordine di indagine secondo quanto disposto dal comma 1 è motivo di rifiuto del riconoscimento.
4. Se per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine di indagine è necessaria autorizzazione a procedere, il procuratore della Repubblica ne fa tempestiva richiesta.
5. Fermo quanto previsto dall', comma 1, si provvede in ogni caso all'esecuzione dell'ordine di indagine avente ad oggetto:
a) acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento;
b) acquisizione di informazioni contenute in banche dati accessibili all'autorità giudiziaria;
c) audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del consulente o del perito, della persona offesa, nonché della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato presenti nel territorio dello Stato;
d) compimento di atti di indagine che non incidono sulla libertà personale e sul diritto all'inviolabilità del domicilio;
e) identificazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico o di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo IP.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-9