Titolo II

Art. 6

Comunicazioni all'autorità di emissione

In vigore dal 28 lug 2017
1. Della ricezione dell'ordine di indagine è data comunicazione, entro sette giorni, all'autorità di emissione, con la trasmissione del modello di cui all'allegato B del presente decreto. In tale modello sono indicate le modalità di esecuzione quando da esse deriva l'impossibilità di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell'ordine di indagine. 2. All'autorità di emissione è data tempestiva comunicazione, prima che sia assunta la decisione, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine, al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto. 3. Parimenti, l'autorità di emissione è tempestivamente informata, al fine di valutare l'opportunità di una nuova richiesta o di ritirare l'ordine di indagine, quando il contenuto dello stesso appare non proporzionato, secondo quanto previsto dall'. 4. La decisione di rifiuto del riconoscimento o il ritardo dell'esecuzione è immediatamente comunicata all'autorità di emissione. Allo stesso modo è data comunicazione dell'impugnazione e del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento nei casi di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-6

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