Titolo II
Art. 10
Motivi di rifiuto e di restituzione
In vigore dal 28 lug 2017
1. Oltre che nel caso di cui all', comma 3, non si provvede al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine di indagine ove:
a) l'ordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erronee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto;
b) la persona nei cui confronti si procede gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
c) l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;
d) dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;
e) sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non è compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dall' del Trattato dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
f) il fatto per il quale è stato emesso l'ordine di indagine non è punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli , comma 5, e 11.
2. Se l'ordine di indagine è stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non può essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale è diversa da quella dello Stato di emissione.
3. È restituito all'autorità di emissione l'ordine di indagine emesso da un'autorità diversa dalla giudiziaria o da questa non convalidato.
Storico versioni
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