Titolo II

Art. 15

Spese

In vigore dal 28 lug 2017
1. Sono a carico dello Stato le spese sostenute per l'esecuzione dell'ordine di indagine. 2. Nel caso di spese di rilevante entità, il procuratore della Repubblica informa l'autorità di emissione e l'autorità centrale, al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emissione dell'onere conseguente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-15

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