Capo II

Art. 16

Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute

In vigore dal 28 lug 2017
Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute 1. L'ordine di indagine emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta o internata, ai fini del compimento all'estero di un atto di indagine o di prova, è eseguito, a condizione che la persona presti consenso, richiedendo il nulla osta al giudice che procede, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto è un condannato o un internato, il nulla osta è richiesto al magistrato di sorveglianza. 2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell'età della persona e delle sue condizioni di salute fisica o mentale. 3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorità di emissione le modalità del trasferimento e individua il termine di rientro della persona detenuta in data anteriore alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della pena in esecuzione. 4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed è validamente prestato, con le modalità stabilite dall'ordinamento interno, a condizione che la persona detenuta o internata abbia avuto la possibilità di conferire con il difensore. 5. Il periodo di detenzione trascorso all'estero è computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia. 6. La persona detenuta o internata temporaneamente trasferita non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza nè assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-16

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Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute (Art. 16 Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.) — Testo vigente | Portale Normativo