Titolo II

Art. 8

Partecipazione all'esecuzione dell'autorità di emissione

In vigore dal 28 lug 2017
1. L'autorità di emissione può chiedere di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine. 2. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al comma 1, può promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34. 3. Quando non si provvede mediante la costituzione di una squadra investigativa comune, la partecipazione dell'autorità di emissione avviene con le modalità previamente concordate con il procuratore della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari ove richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine. 4. Il funzionario dell'autorità di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine nel territorio dello Stato assume, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale. 5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dall'autorità di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.
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Partecipazione all'esecuzione dell'autorità di emissione (Art. 8 Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.) — Testo vigente | Portale Normativo