Titolo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 lug 2017
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Ordine europeo di indagine penale, di seguito denominato ordine di indagine: il provvedimento emesso dalla autorità giudiziaria o dalla autorità amministrativa e convalidato dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili; b) autorità di emissione: l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione, che emette l'ordine di indagine con il quale dispone l'acquisizione di elementi di prova in un procedimento penale, o convalida una richiesta di acquisizione probatoria proveniente da un'autorità amministrativa; c) autorità di esecuzione: l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione che riceve, riconosce e dà esecuzione a un ordine di indagine emesso dall'autorità giudiziaria italiana; d) Stato di emissione: lo Stato di appartenenza dell'autorità di emissione; e) Stato di esecuzione: lo Stato di appartenenza dell'autorità di esecuzione; f) Autorità centrale: il Ministero della giustizia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-2

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