Titolo III

Art. 35

Avvisi alle parti e ai difensori

In vigore dal 28 lug 2017
1. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine, ricevuta dall'autorità di esecuzione la documentazione delle attività compiute, provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-35

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Avvisi alle parti e ai difensori (Art. 35 Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.) — Testo vigente | Portale Normativo