Capo II
Art. 39
Richiesta di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
In vigore dal 28 lug 2017
Richiesta di audizione mediante videoconferenza
o altra trasmissione audiovisiva
1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine per richiedere l'audizione a distanza di testimoni, periti, consulenti tecnici e persone informate dei fatti, mediante videoconferenza, a condizione che l'autorità di esecuzione abbia la disponibilità o l'accesso ai mezzi tecnici necessari.
2. Allo stesso modo possono provvedere per l'audizione a distanza dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini, sempre che questi vi consentano.
3. L'ordine di indagine può essere emesso:
a) quando per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ricorrono giustificati motivi che rendono non opportuna la loro presenza sul territorio nazionale;
b) quando la persona da interrogare o esaminare è a qualsiasi titolo detenuta nello Stato membro;
c) nei casi previsti dall'articolo 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
4. L'autorità giudiziaria concorda con l'autorità di esecuzione le modalità dell'audizione.
5. Se l'autorità di esecuzione non ha la disponibilità o l'accesso ai mezzi tecnici necessari, l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine può metterli a sua disposizione per il tramite dell'autorità centrale.
6. L'autorità giudiziaria verifica che alla persona da ascoltare sia dato avvertimento circa i diritti e le garanzie previste dall'ordinamento interno.
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