Capo II

Art. 37

Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro Stato membro

In vigore dal 28 lug 2017
1. Il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ordine di indagine per il trasferimento temporaneo nel territorio italiano, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova, di persona detenuta in altro Stato membro, concordando con l'autorità di esecuzione le modalità del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato di esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'. 2. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dello Stato. 3. La persona detenuta temporaneamente che è trasferita in Italia non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza nè assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto. 4. L'immunità prevista dal comma 3 cessa qualora la persona detenuta temporaneamente trasferita, avendone la possibilità non ha lasciato il territorio nazionale trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
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Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro Stato membro (Art. 37 Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.) — Testo vigente | Portale Normativo