Titolo III

Art. 33

Indicazioni all'autorità di esecuzione

In vigore dal 28 lug 2017
1. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine concorda con l'autorità di esecuzione le modalità di compimento dell'atto di indagine o di prova, specificamente indicando i diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori. 2. L'autorità giudiziaria, quando l'autorità di esecuzione rileva che le spese necessarie all'esecuzione dell'ordine di indagine eccedono il limite ritenuto ordinario, concorda con quest'ultima le modalità di ripartizione dell'eccedenza. Se non vi è accordo, l'autorità giudiziaria può ritirare, anche solo parzialmente, l'ordine di indagine o chiederne l'esecuzione. In tale ultimo caso le spese, nella parte eccedente, sono a carico dello Stato e sono disciplinate dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-33

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