Capo V
Art. 19
Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante
In vigore dal 9 ago 2017
Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione
e marcatura CE da parte del fabbricante
1. Il fabbricante che viola l'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l'obbligo di cui al primo periodo o l'obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all', comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Resta fermo quanto previsto dall' del regolamento (UE) n. 305/2011, in materia di deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione.
3. Il fabbricante che viola l'obbligo di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
4. Il fabbricante che redige la dichiarazione di prestazione di cui all' del regolamento (UE) n. 305/2011 non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
5. Il fabbricante che fornisce la dichiarazione di prestazione violando le prescrizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all', comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
6. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all'uso della marcatura CE di cui all' del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
7. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall' del regolamento (UE) n. 305/2011 per l'apposizione della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
8. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di non conformità formali, di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 305/2011, rimosse dal fabbricante entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106#art-19