Capo I
Art. 6
Contenuto e fornitura della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza
In vigore dal 9 ago 2017
Contenuto e fornitura della dichiarazione di prestazione
e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza
1. È responsabilità del fabbricante individuare le caratteristiche da includere nella dichiarazione di prestazione, ai sensi dell', paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 305/2011, in relazione all'uso previsto del prodotto.
2. Le Amministrazioni competenti, mediante decreto interministeriale, notificato ai sensi della direttiva n. 2015/1535, possono elencare le prestazioni dei prodotti e le relative caratteristiche essenziali di cui all', paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011.
3. Qualora la dichiarazione di prestazione venga fornita su supporto elettronico oppure messa a disposizione su un sito web nei modi previsti dal regolamento delegato (UE) n. 157/2014, ai sensi dell', paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, si adottano le procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
4. Per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto da costruzione, la dichiarazione di prestazione e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui agli , paragrafo 6, 13, paragrafo 4, e 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 sono fornite in lingua italiana.
5. Ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 305/2011, il fabbricante allega alla dichiarazione di prestazione idonea documentazione attestante la qualità di microimpresa secondo la definizione riportata nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106#art-6