Capo III

Art. 11

Autorizzazione ai fini della notifica basata su un certificato di accreditamento

In vigore dal 9 ago 2017
Autorizzazione ai fini della notifica basata su un certificato di accreditamento 1. L'autorizzazione di cui all', comma 1, è adottata sulla base di specifico certificato di accreditamento emesso dall'Organismo unico nazionale di accreditamento, che opera ai sensi delle norme di attuazione di cui all', comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'accreditamento attesta che l'organismo soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 43, e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 305/2011 nonché quelli di cui all' e all'allegato D. 2. I decreti di autorizzazione di cui all', comma 1 hanno scadenza pari a quella del corrispondente accreditamento, in essi esplicitamente citato. 3. Ai fini del rilascio del certificato di accreditamento, i rapporti tra le Amministrazioni competenti e l'Organismo unico nazionale di accreditamento sono regolati con apposita convenzione, pubblicata sui siti internet istituzionali delle Amministrazioni competenti. 4. Le Amministrazioni competenti effettuano attività di monitoraggio e di vigilanza sul processo di accreditamento.
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Autorizzazione ai fini della notifica basata su un certificato di accreditamento (Art. 11 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.) — Testo vigente | Portale Normativo