Capo III
Art. 14
Relazione annuale
In vigore dal 9 ago 2017
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi notificati trasmettono a ciascuna delle Amministrazioni competenti una relazione sintetica con indicazione dell'attività svolta nell'anno precedente nel settore dei prodotti da costruzione.
2. Nella relazione devono essere almeno specificati:
a) il numero complessivo di certificati e di rapporti di prova emessi, modificati, sospesi, ritirati. Nel caso di sospensione o ritiro è necessario indicare la motivazione di tali provvedimenti;
b) la partecipazione ai lavori del coordinamento degli organismi notificati di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;
c) ogni modifica o revisione della struttura dell'organismo intercorsa nel periodo di riferimento, solo nel caso di notifica non basata su certificato di accreditamento, di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106#art-14