Capo V
Art. 18
Disposizioni procedurali
In vigore dal 9 ago 2017
1. Le procedure per l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di cui al presente Capo, che tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni, nonché le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, sono stabilite, nel rispetto di quanto previsto al Capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011, con decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. I provvedimenti adottati ai sensi del Capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011 che proibiscono o limitano la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto o ne dispongono il ritiro o il richiamo entro un termine stabilito, dispongono in senso proporzionato alla natura del rischio, sono adeguatamente motivati, indicano i mezzi di impugnativa ed il termine entro cui è possibile ricorrere e sono notificati all'interessato entro sette giorni dall'adozione.
3. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per l'incolumità pubblica o privata, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 305/2011, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento di cui al presente articolo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli , e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106#art-18