Capo V

Art. 21

Violazione degli obblighi degli operatori economici

In vigore dal 9 ago 2017
Violazione degli obblighi degli operatori economici 1. L'operatore economico che non ottempera ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati ai sensi dell', comma 2, lettere d) ed e), del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che viola le disposizioni di cui agli , paragrafi da 2 a 8, 13, 14 e 16 del regolamento (UE) n. 305/2011 e 6, comma 5, del presente decreto è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro; ai medesimi fatti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro qualora si riferiscano a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio rientranti nell'ambito di cui all', comma 1, o tenuti alla conformità alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all', comma 5. 3. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di non conformità formali di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 305/2011 rimosse dall'operatore economico entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106#art-21

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