Capo VI
Art. 25
Coordinamento degli Organismi notificati
In vigore dal 9 ago 2017
1. I rappresentanti in seno al gruppo di coordinamento degli Organismi notificati, di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, su designazione del Comitato di cui all'.
2. Ai rappresentanti di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106#art-25