Capo VI
Art. 29
Disposizioni transitorie
In vigore dal 9 ago 2017
1. Restano efficaci fino alla data di scadenza e si considerano effettuate in ottemperanza al presente decreto:
a) la designazione del punto di contatto nazionale prodotti, PCP-Italia, già istituito in attuazione del regolamento (UE) n. 764/2008, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) fino alla piena efficacia della notifica, come organismo di valutazione tecnica, dell'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea ITAB di cui all', le designazioni degli organismi di valutazione tecnica già effettuate, ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) le autorizzazioni e le notifiche di organismi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, già rilasciate ed effettuate, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) le designazioni dei rappresentanti in seno al gruppo di coordinamento degli Organismi notificati, già effettuate, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) le designazioni dei rappresentanti in seno al Comitato permanente per le costruzioni, già effettuate, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Dalla data di piena efficacia della notifica dell'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea ITAB, di cui all', lo stesso subentra in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti inerenti la valutazione tecnica europea, intrapresi dagli organismi di cui al comma 1 dell'.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell', per le attività di cui al comma 1 svolte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, e in particolare:
a) per le attività di cui all', comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni e le tariffe per lo svolgimento delle attività di rilascio di benestare tecnico europeo di cui all', comma 1, lettera n), ed allegato I, lettera N.d) del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 26 novembre 2012, n. 267;
b) per le attività di cui all', comma 1, lettera b), le relative tariffe sono determinate sulla base dell'effettiva attività svolta e quantificate per mezzo delle tariffe orarie di cui all'allegato II del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 26 novembre 2012 n. 267.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell', per le attività di cui al comma 1 del medesimo articolo svolte dal Ministero dell'interno si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, concernente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106#art-29