Capo VI
Art. 27
Obbligo di riservatezza
In vigore dal 9 ago 2017
1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i soggetti coinvolti nell'applicazione del presente decreto sono obbligati a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare i segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati informazioni riservate, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106#art-27