Capo I
Art. 5
Condizioni per l'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti da costruzione
In vigore dal 9 ago 2017
Condizioni per l'immissione sul mercato
e per l'impiego dei prodotti da costruzione
1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige, salvo i casi previsti dall' del regolamento stesso, una dichiarazione di prestazione conformemente agli del medesimo regolamento ed appone, all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE conformemente agli del citato regolamento.
2. Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto-tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate secondo i sistemi previsti nell'Allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, così come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014. Nel caso dei sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni 1+, 1, 2+ e 3, di cui all'Allegato V del citato regolamento, la dichiarazione di prestazione si basa sui certificati o rapporti di prova rilasciati dai pertinenti Organismi notificati.
3. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo primo, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 305/2011, il soggetto incaricato della sicurezza dell'esecuzione delle opere da costruzione è individuato nella figura del direttore dei lavori, ove designato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ovvero del professionista che certifica o assevera prestazioni di sicurezza antincendio.
4. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo primo, lettera c), del regolamento (UE) n. 305/2011, le opere da costruzione formalmente protette sono quelle soggette a tutela ed individuate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
5. L'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell'interno ai sensi dell' del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.
6. Per i prodotti da costruzione di cui all' del regolamento (UE) n. 305/2011 è possibile derogare, con le modalità di cui al medesimo , dall'obbligo di redazione della dichiarazione di prestazione, fermo restando quanto previsto dal comma 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106#art-5