Capo III
Art. 9
Requisiti ed obblighi degli organismi notificati
In vigore dal 9 ago 2017
1. Possono essere organismi notificati, le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, i quali dimostrino il rispetto di quanto stabilito al Capo VII, ed in particolare, all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 305/2011. I requisiti per gli organismi notificati e per la loro attività sono previsti all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La funzionalità dell'organismo notificato deve essere assicurata da personale qualificato in numero congruo ed adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed alle attività per le quali è autorizzato.
3. Fra il personale dell'organismo è individuato il direttore tecnico che ha il compito di sovrintendere all'attività tecnica dell'organismo, di adottare le procedure operative, di vigilare sul rispetto delle procedure tecniche.
4. Gli organismi notificati partecipano alle pertinenti attività di normalizzazione e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, e garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato e partecipi alle attività dei corrispondenti coordinamenti nazionali, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
5. Nell'ipotesi in cui gli organismi notificati siano enti pubblici, è esclusa la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106#art-9