Capo III

Art. 8

Autorizzazione e notifica

In vigore dal 9 ago 2017
1. Ai fini di quanto previsto al Capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011, le Amministrazioni competenti, con riferimento ai requisiti base per le opere di competenza, rilasciano i decreti di autorizzazione, di durata massima quadriennale, ai fini della successiva notifica. 2. Ai fini della autorizzazione e della notifica degli organismi, si applica la procedura basata sul certificato di accreditamento, di cui all'. Si applica la procedura non basata sul certificato di accreditamento, di cui all', nel solo caso di mancanza di convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all', comma 3. 3. La notifica ha la stessa scadenza temporale dei decreti di autorizzazione su cui si basa. 4. L'autorità notificante di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 è il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti, fornisce alla Commissione europea l'informazione sulle procedure nazionali adottate per la valutazione e la notifica degli organismi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento stesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106#art-8

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