Capo III
Art. 12
Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
In vigore dal 9 ago 2017
Autorizzazione ai fini della notifica
non basata su un certificato di accreditamento
1. L'autorizzazione di cui all', comma 1, non basata su un certificato di accreditamento, effettuata nel solo caso di mancanza di convenzione di cui all', comma 3, è soggetta ad istruttoria da parte delle Amministrazioni competenti volta a verificare il rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 43 e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché quelli di cui all' e all'allegato D.
L'istruttoria delle Amministrazioni competenti si conclude con il decreto di autorizzazione di cui all', comma 1, di durata massima quadriennale, oppure con il suo diniego.
2. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria ed i termini del procedimento di autorizzazione ai fini della notifica sono riportati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le estensioni e le ulteriori autorizzazioni mantengono la scadenza dell'autorizzazione cui si riferiscono.
3. Nel periodo di validità temporale dell'autorizzazione, le Amministrazioni competenti assicurano lo svolgimento di attività di sorveglianza periodica sugli Organismi notificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;106#art-12