Sez. III

Art. 17

Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti

In vigore dal 11 apr 2017
1. Gli organismi di gestione collettiva distribuiscono regolarmente e con la necessaria diligenza e precisione gli importi dovuti ai titolari dei diritti nel rispetto di quanto stabilito dalla presente sezione e in linea con la politica generale in materia di distribuzione stabilita ai sensi dell', comma 4, lettera a). 2. Gli organismi di gestione collettiva, o i loro membri che rappresentano i titolari dei diritti, procedono alla distribuzione e ai pagamenti di tali importi dovuti ai titolari dei diritti celermente, sulla base di criteri di economicità e in modo quanto più possibile analitico, in rapporto alle singole utilizzazioni di opere. La distribuzione deve avvenire in ogni caso non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi tali proventi, a meno che non sia possibile rispettare il suddetto termine per ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti o dei titolari dei diritti o all'attribuzione delle opere e di altri materiali protetti ai rispettivi titolari. 3. Se il termine per la distribuzione di cui al comma 2 non può essere rispettato, gli importi dovuti ai titolari dei diritti sono tenuti separati nella contabilità degli organismi di gestione collettiva.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-17

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